CCNL 6 agosto 1957 dirigenti aziende agricole e forestali

Art. 5

DIRIGENTI DI PIÙ AZIENDE

In vigore dal 14 ott 1960
Il presente contratto collettivo, salvo quanto disposto dall'ultimo comma del presente articolo, si applica anche a coloro i quali, pure essendo al servizio di una sola azienda, esplicano la loro attività in più aziende di diversi datori di lavoro e a coloro i quali, per contratto di assunzione o per altro documento scritto posteriore, sono liberi di svolgere altre attività, anche non agricole, retribuite, purchè ricorra, congiuntamente e non isolatamente, l'insieme dei seguenti elementi: a) attività riferita, al complesso della gestione aziendale; b) vincolo di dipendenza dal datore di lavoro; c) remunerazione periodica del dirigente; d) rapporto continuativo tra i contraenti. Nei casi previsti dal presente articolo non sono applicabili le clausole inerenti ai minimi di stipendio ed alle ferie annuali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1010#art-cad-5

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DIRIGENTI DI PIÙ AZIENDE (Art. 5 Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti e degli impiegati dipendenti da aziende agricole e forestali.) — Testo vigente | Portale Normativo