Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di RomaTitolo VII

Art. 48

In vigore dal 18 gen 1961
La dispensa di cui all'articolo precedente non è concessa nè allo studente cui sia stata inflitta, nel corso dell'anno, una punizione, nè a quello che si trovi nelle condizioni di fuori corso o ripetente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-13;1594#art-sdi-48

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Art. 48 Approvazione dello statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma. — Testo vigente | Portale Normativo