Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma›Titolo VIII
Art. 50
In vigore dal 18 gen 1961
Tutti i beni mobili, le dotazioni dei gabinetti scientifici, delle palestre e degli impianti ginnico-sportivi, della biblioteca, già acquistati dall'Istituto superiore di educazione fisica anteriormente all'entrata in vigore della legge 7 febbraio 1958, n. 88, si intendono intestati all'Istituto superiore di educazione fisica di Roma che provvederà alla loro manutenzione ordinaria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-13;1594#art-sdi-50