Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma›Titolo VII
Art. 45
In vigore dal 18 gen 1961
L'allievo che interrompe o abbandona per qualsiasi motivo gli studi non ha diritto alla restituzione delle tasse e sopratasse pagate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-13;1594#art-sdi-45