Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma›Titolo VII
Art. 43
In vigore dal 18 gen 1961
Le punizioni che le autorità accademiche possono infliggere, secondo la gravità delle circostanze, al fine di mantenere la disciplina, sono:
a) ammonizione;
b) rimprovero scritto;
c) interdizione temporanea da uno o più corsi;
d) sospensione da uno o più esami di profitto per una delle due sessioni;
e) esclusione temporanea dall'Istituto per un periodo non superiore a 3 anni con conseguente perdita delle sessioni di esami. l'ammonizione è fatta verbalmente dal direttore sentito lo studente nella sua discolpa;
il rimprovero scritto è comunicato dal direttore dopo avere sentito lo studente nella sua discolpa;
le punizioni di cui alle lettere c), d) ed e) sono inflitte dal Consiglio direttivo in seguito a relazione del direttore.
L'allievo deve essere informato del provvedimento disciplinare a suo carico almeno 10 giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio direttivo; può presentare le sue difese per iscritto e chiedere di essere udito dal Consiglio stesso.
Delle punizioni di cui alle lettere b), e), d), e) deve essere data notizia ai genitori o al tutore dello studente; dell'applicazione della sanzione di cui alla lettera e) viene data comunicazione a tutti gli Atenei della Repubblica.
Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte sui fogli di congedo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-13;1594#art-sdi-43