Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma›Titolo VII
Art. 43
47 / 64In vigore dal 18 gen 1961
Le punizioni che le autorità accademiche possono infliggere, secondo la gravità delle circostanze, al fine di mantenere la disciplina, sono:
a) ammonizione;
b) rimprovero scritto;
c) interdizione temporanea da uno o più corsi;
d) sospensione da uno o più esami di profitto per una delle due sessioni;
e) esclusione temporanea dall'Istituto per un periodo non superiore a 3 anni con conseguente perdita delle sessioni di esami. l'ammonizione è fatta verbalmente dal direttore sentito lo studente nella sua discolpa;
il rimprovero scritto è comunicato dal direttore dopo avere sentito lo studente nella sua discolpa;
le punizioni di cui alle lettere c), d) ed e) sono inflitte dal Consiglio direttivo in seguito a relazione del direttore.
L'allievo deve essere informato del provvedimento disciplinare a suo carico almeno 10 giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio direttivo; può presentare le sue difese per iscritto e chiedere di essere udito dal Consiglio stesso.
Delle punizioni di cui alle lettere b), e), d), e) deve essere data notizia ai genitori o al tutore dello studente; dell'applicazione della sanzione di cui alla lettera e) viene data comunicazione a tutti gli Atenei della Repubblica.
Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte sui fogli di congedo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-13;1594#art-sdi-43