Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma›Titolo VIII
Art. 49
In vigore dal 18 gen 1961
Ai sensi dell' della legge 7 febbraio 1958, n. 88, l'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma ha l'uso gratuito degli immobili già di pertinenza delle Accademie di Roma e di Orvieto di cui alla legge 22 maggio 1939, n. 866 ed ha la proprietà del materiale mobile delle Accademie stesse.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-13;1594#art-sdi-49