Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma›Titolo IX
Art. 51
In vigore dal 18 gen 1961
L'Istituto provvede al raggiungimento dei suoi fini:
a) con le rendite del suo patrimonio;
b) con il contributo annuo a carico del bilancio dello Stato;
c) con contributi di enti e di privati;
d) con i proventi delle tasse e sopratasse scolastiche di qualsiasi natura corrisposti dagli studenti;
e) con i proventi dei diritti di segreteria, delle pubblicazioni e di eventuali prestazioni ed opere che sotto qualsiasi titolo l'Istituto può eseguire ed essere chiamato a compiere.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-13;1594#art-sdi-51