Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di RomaTitolo IX

Art. 51

In vigore dal 18 gen 1961
L'Istituto provvede al raggiungimento dei suoi fini: a) con le rendite del suo patrimonio; b) con il contributo annuo a carico del bilancio dello Stato; c) con contributi di enti e di privati; d) con i proventi delle tasse e sopratasse scolastiche di qualsiasi natura corrisposti dagli studenti; e) con i proventi dei diritti di segreteria, delle pubblicazioni e di eventuali prestazioni ed opere che sotto qualsiasi titolo l'Istituto può eseguire ed essere chiamato a compiere.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-13;1594#art-sdi-51

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 51 Approvazione dello statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma. — Testo vigente | Portale Normativo