Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma›Titolo IX
Art. 53
In vigore dal 18 gen 1961
Nel bilancio di previsione le entrate e le spese sono distinte per capitoli ed articoli.
Degli stanziamenti più importanti è data dimostrazione con apposito allegato.
Al rendiconto consuntivo devono essere uniti:
a) la copia del conto corrente, relativo all'esercizio, esistente presso l'Istituto bancario cui è affidato il servizio di tesoreria;
b) un elenco analitico delle anticipazioni avute;
c) uno stato riassuntivo dei beni mobili ed immobili di pertinenza dell'Istituto, desunto dalle variazioni avvenute nella consistenza degli inventari.
Al conto consuntivo è annessa una relazione sui risultati non solo economici, ma anche morali della gestione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-13;1594#art-sdi-53