Art. 53
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di RomaTitolo IX

Art. 53

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In vigore dal 18 gen 1961
Nel bilancio di previsione le entrate e le spese sono distinte per capitoli ed articoli. Degli stanziamenti più importanti è data dimostrazione con apposito allegato. Al rendiconto consuntivo devono essere uniti: a) la copia del conto corrente, relativo all'esercizio, esistente presso l'Istituto bancario cui è affidato il servizio di tesoreria; b) un elenco analitico delle anticipazioni avute; c) uno stato riassuntivo dei beni mobili ed immobili di pertinenza dell'Istituto, desunto dalle variazioni avvenute nella consistenza degli inventari. Al conto consuntivo è annessa una relazione sui risultati non solo economici, ma anche morali della gestione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-13;1594#art-sdi-53