Capo II

Art. 5

In vigore dal 8 giu 1960
Nei dibattimenti penali, dopo la lettura da parte del giudice del dispositivo della sentenza, se ne dà immediata lettura anche in lingua tedesca, qualora l'imputato, il responsabile civile o la parte civile siano presenti e si siano serviti della predetta lingua.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-01-03;103#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 5 Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca nei procedimenti giurisdizionali, negli uffici tavolari, negli uffici di stato civile, negli atti notarili e nell'attivita' di polizia giudiziaria e tributaria. — Testo vigente | Portale Normativo