Capo II
Art. 5
In vigore dal 8 giu 1960
Nei dibattimenti penali, dopo la lettura da parte del giudice del dispositivo della sentenza, se ne dà immediata lettura anche in lingua tedesca, qualora l'imputato, il responsabile civile o la parte civile siano presenti e si siano serviti della predetta lingua.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-01-03;103#art-5