Capo II
Art. 7
In vigore dal 8 giu 1960
Se avverso un provvedimento è proposta impugnativa ad uffici giudiziari aventi sede fuori della provincia di Bolzano, deve farsi la traduzione in lingua italiana di tutti gli atti processuali redatti in lingua tedesca.
Alla traduzione procede, eventualmente anche a mezzo di un traduttore, l'ufficio giudiziario prima di tra smettere gli atti. Il cancelliere attesta che la traduzione è stata fatta dall'ufficio o dal traduttore dell'ufficio.
Nei procedimenti dinanzi alla Corte d'appello di Trento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli precedenti.
Nello stesso modo si provvede per gli atti compiuti su richiesta di autorità aventi giurisdizione fuori del territorio della provincia di Bolzano.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-01-03;103#art-7