Capo II

Art. 9

In vigore dal 8 giu 1960
Agli uffici giudiziari deve essere assegnato personale avente adeguata conoscenza, oltre che della lingua italiana anche di quella tedesca, in numero corrispondente alle esigenze determinate dalla applicazione del presente decreto. Fino a quando non possa essere provveduto in conformità del precedente comma, possono essere nominati, su designazione dei capi dei predetti uffici ed ai sensi delle norme vigenti in materia di incarichi, interpreti a titolo di incarico temporaneo. La nomina deve essere approvata con decreto del primo presidente della Corte di appello. Gli interpreti svolgono le loro funzioni presso gli uffici giudiziari in modo continuativo, per i compiti previsti dal presente decreto. Essi prestano giuramento di adempiere fedelmente le loro mansioni davanti al capo dell'ufficio giudiziario, al momento in cui assumono l'incarico e non sono tenuti a rinnovarlo prima di esercitare le loro funzioni in relazione ai singoli atti per i quali sono richiesti. Il Ministro di grazia e giustizia determina annualmente il contingente numerico degli interpreti in relazione alle esigenze dei vari uffici giudiziari. Il compenso ad essi spettante è stabilito con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro per il tesoro.
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