Capo II
Art. 4
In vigore dal 8 giu 1960
I verbali sono redatti in lingua italiana.
Le dichiarazioni orali fatte in lingua tedesca sono verbalizzate anche in tale lingua.
I verbali sono contestualmente redatti anche in lingua tedesca ove il pubblico ministero o una delle parti ne faccia richiesta.
Le dichiarazioni rese nel dibattimento sono tradotte verbalmente in italiano o in tedesco, se uno dei difensori delle parti ne faccia richiesta. Si procede ugualmente, su richiesta di uno dei difensori, alla traduzione in lingua italiana o tedesca del contenuto dei documenti utilizzati nel dibattimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-01-03;103#art-4