Capo I
Art. 1
In vigore dal 8 giu 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;.
Visti gli articoli 84 e 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri Ministro per l'interno e del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per la difesa;
Decreta:
.
Nella provincia di Bolzano, in attuazione delle norme contenute nel titolo X dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, l'uso, su base di parità, dà parte dei cittadini di lingua tedesca, della loro lingua nei procedimenti giurisdizionali, negli uffici tavolari, negli uffici di stato civile, negli atti notarili e nell'attività, di polizia giudiziaria e tributaria, è regolato dalle seguenti disposizioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-01-03;103#art-1