Capo II
Art. 3
In vigore dal 8 giu 1960
Gli organi degli uffici giudiziari si servono della lingua tedesca nei rapporti con i cittadini di lingua tedesca.
Gli atti sono redatti in italiano e tedesco ove non risultino sufficienti elementi in ordine alla lingua presunta delle persone cui gli atti medesimi si riferiscono.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-01-03;103#art-3