Art. 4
Capo II

Art. 4

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In vigore dal 8 giu 1960
I verbali sono redatti in lingua italiana. Le dichiarazioni orali fatte in lingua tedesca sono verbalizzate anche in tale lingua. I verbali sono contestualmente redatti anche in lingua tedesca ove il pubblico ministero o una delle parti ne faccia richiesta. Le dichiarazioni rese nel dibattimento sono tradotte verbalmente in italiano o in tedesco, se uno dei difensori delle parti ne faccia richiesta. Si procede ugualmente, su richiesta di uno dei difensori, alla traduzione in lingua italiana o tedesca del contenuto dei documenti utilizzati nel dibattimento.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-01-03;103#art-4