Capo III

Art. 13

In vigore dal 19 mar 1961
Gli atti notarili sono scritti in lingua tedesca se le parti ne facciano richiesta, purchè la lingua stessa sia conosciuta dai testimoni e dal notaio oltre che dalle parti. In tal caso è necessario che all'originale tedesco sia aggiunta la traduzione in lingua italiana, attestata conforme dal notaio medesimo. La traduzione è esente da bollo.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 28 febbraio- 11 marzo 1961, n. 1 (in G.U. 1a s.s. 18/03/1961, n. 70) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della "disposizione contenuta nell'art. 13 del decreto Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca nei procedimenti giurisdizionali, negli uffici tavolari, negli uffici di stato civile, negli atti notarili e nell'attivita' di polizia giudiziaria e tributaria."

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-01-03;103#art-13

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Art. 13 Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca nei procedimenti giurisdizionali, negli uffici tavolari, negli uffici di stato civile, negli atti notarili e nell'attivita' di polizia giudiziaria e tributaria. — Testo vigente | Portale Normativo