Art. 13
Capo III

Art. 13

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In vigore dal 19 mar 1961
Gli atti notarili sono scritti in lingua tedesca se le parti ne facciano richiesta, purchè la lingua stessa sia conosciuta dai testimoni e dal notaio oltre che dalle parti. In tal caso è necessario che all'originale tedesco sia aggiunta la traduzione in lingua italiana, attestata conforme dal notaio medesimo. La traduzione è esente da bollo.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 28 febbraio- 11 marzo 1961, n. 1 (in G.U. 1a s.s. 18/03/1961, n. 70) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della "disposizione contenuta nell'art. 13 del decreto Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca nei procedimenti giurisdizionali, negli uffici tavolari, negli uffici di stato civile, negli atti notarili e nell'attivita' di polizia giudiziaria e tributaria."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-01-03;103#art-13