Capo II

Art. 10

In vigore dal 8 giu 1960
Le norme del presente capo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti che si svolgono davanti alle giurisdizioni amministrative. Al servizio di traduzione si provvede con gli interpreti previsti dagli articoli precedenti.
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Art. 10 Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca nei procedimenti giurisdizionali, negli uffici tavolari, negli uffici di stato civile, negli atti notarili e nell'attivita' di polizia giudiziaria e tributaria. — Testo vigente | Portale Normativo