Art. 10
Capo II

Art. 10

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In vigore dal 8 giu 1960
Le norme del presente capo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti che si svolgono davanti alle giurisdizioni amministrative. Al servizio di traduzione si provvede con gli interpreti previsti dagli articoli precedenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-01-03;103#art-10