Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalistiCapo II

Art. 9

In vigore dal 1 ott 1959
Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri. I consiglieri di amministrazione durano in carica quattro anni dalla data della nomina e sono rieleggibili. Nel caso di vacanza nella carica di consigliere dell'Istituto, si provvede alla sostituzione nei modi previsti dai precedenti . Allo scadere del termine stabilito, cessano dalle funzioni anche i consiglieri nominati durante il quadriennio a causa di eventuali vacanze.
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Art. 9 Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola". — Testo vigente | Portale Normativo