Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalistiCapo II

Art. 12

In vigore dal 1 ott 1959
Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, nel caso di assenza o di impedimento, dal vicepresidente dell'Istituto, e sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, è determinante quello di chi presiede l'adunanza.
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Art. 12 Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola". — Testo vigente | Portale Normativo