Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalistiCapo II

Art. 7

In vigore dal 1 ott 1959
Il Consiglio di amministrazione è composto da: a) ventidue giornalisti professionisti iscritti all'istituto, designati, mediante elezione, in ragione di due per ciascuna circoscrizione delle undici associazioni regionali di stampa; b) due giornalisti professionisti iscritti all'Istituto, designati dal Consiglio direttivo della Federazione nazionale della stampa italiana: c) quattro giornalisti professionisti, designati dal Consiglio nazionale della stampa italiana, dei quali due titolari di pensione; d) un rappresentante degli editori, designato dalla Federazione italiana editori giornali; e) un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; f) un rappresentante designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le designazioni di cui alle lettere b), c), d), e), sono comunicate direttamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-08-01;731#art-sdi-7

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Art. 7 Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola". — Testo vigente | Portale Normativo