Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalistiCapo I

Art. 2

In vigore dal 1 ott 1959
L'istituto promuove ed attua la previdenza e l'assistenza a favore dei giornalisti iscritti, non a titolo provvisorio, nell'elenco professionisti del relativo albo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-08-01;731#art-sdi-2

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