Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti›Capo II
Art. 10
In vigore dal 1 ott 1959
Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per la gestione dell'istituto. Nella sua prima adunanza, presieduta dal consigliere più anziano di età, il Consiglio designa il presidente e nomina il vicepresidente ed i membri elettivi del Comitato esecutivo.
In particolare, delibera:
a) sulle direttive generali per il raggiungimento degli scopi dell'Istituto;
b) sullo statuto e sui regolamenti inerenti alle forme previdenziali e assistenziali gestite dall'Istituto;
c) sul regolamento organico del personale;
d) sui bilanci dell'Istituto;
e) sui criteri da seguire per l'impiego dei fondi;
f) sui criteri di ripartizione delle entrate e delle eventuali disponibilità;
g) su ogni altra questione deferitagli dalle leggi e dai regolamenti.
I regolamenti di cui alla lettera b) sono approvati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Le deliberazioni di cui alla lettera c) sono sottoposte alla approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Il Consiglio di amministrazione può nominare Commissioni consultive costituite da consiglieri dell'istituto e da esperti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-08-01;731#art-sdi-10