Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalistiCapo II

Art. 10

In vigore dal 1 ott 1959
Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per la gestione dell'istituto. Nella sua prima adunanza, presieduta dal consigliere più anziano di età, il Consiglio designa il presidente e nomina il vicepresidente ed i membri elettivi del Comitato esecutivo. In particolare, delibera: a) sulle direttive generali per il raggiungimento degli scopi dell'Istituto; b) sullo statuto e sui regolamenti inerenti alle forme previdenziali e assistenziali gestite dall'Istituto; c) sul regolamento organico del personale; d) sui bilanci dell'Istituto; e) sui criteri da seguire per l'impiego dei fondi; f) sui criteri di ripartizione delle entrate e delle eventuali disponibilità; g) su ogni altra questione deferitagli dalle leggi e dai regolamenti. I regolamenti di cui alla lettera b) sono approvati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri. Le deliberazioni di cui alla lettera c) sono sottoposte alla approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro. Il Consiglio di amministrazione può nominare Commissioni consultive costituite da consiglieri dell'istituto e da esperti.
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Art. 10 Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola". — Testo vigente | Portale Normativo