Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti›Capo II
Art. 13
In vigore dal 1 ott 1959
Il Comitato esecutivo è così composto:
a) il presidente dell'Istituto;
b) il vicepresidente dell'Istituto;
c) cinque consiglieri giornalisti, tra i quali i due designati dal Consiglio direttivo della Federazione nazionale della stampa italiana;
d) il rappresentante della Federazione italiana editori giornali;
e) il rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
f) il rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Alla sostituzione per le eventuali vacanze che si verifichino nel Comitato esecutivo durante il quadriennio, provvede il Consiglio di amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-08-01;731#art-sdi-13