Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalistiCapo II

Art. 14

In vigore dal 1 ott 1959
Il Comitato esecutivo: a) cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione; b) vigila sull'osservanza delle norme che regolano il funzionamento dell'Istituto; c) delibera sull'assunzione del personale e sul suo trattamento, a norma del regolamento organico; d) delibera sui criteri interpretativi delle norme che regolano la previdenza e l'assistenza dei giornalisti, nonché il funzionamento dell'Istituto; e) decide sui ricorsi delle aziende in materia contributiva e sui ricorsi degli iscritti o dei loro aventi causa in materia di prestazioni; f) adotta, nell'ambito delle leggi e dei regolamenti, i provvedimenti inerenti all'assegnazione ai giornalisti delle case con patto di futura vendita o riscatto, costruite con il finanziamento dello Stato; g) determina i criteri per l'assegnazione in affitto degli alloggi di proprietà dell'Istituto, fissando l'ammontare dei rispettivi canoni; h) delibera sugli investimenti del patrimonio dell'Istituto, e, in particolare, in merito alla costruzione, all'acquisto, all'alienazione, alla permuta di beni immobili urbani e rustici, nonché alla eventuale trasformazione dei beni predetti; i) promuove la convocazione, in via straordinaria, del Consiglio di amministrazione e ne propone l'ordine del giorno; l) propone al Consiglio di amministrazione l'approvazione dei bilanci e delle relazioni illustrative.
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Art. 14 Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola". — Testo vigente | Portale Normativo