Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti›Capo II
Art. 14
In vigore dal 1 ott 1959
Il Comitato esecutivo:
a) cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
b) vigila sull'osservanza delle norme che regolano il funzionamento dell'Istituto;
c) delibera sull'assunzione del personale e sul suo trattamento, a norma del regolamento organico;
d) delibera sui criteri interpretativi delle norme che regolano la previdenza e l'assistenza dei giornalisti, nonché il funzionamento dell'Istituto;
e) decide sui ricorsi delle aziende in materia contributiva e sui ricorsi degli iscritti o dei loro aventi causa in materia di prestazioni;
f) adotta, nell'ambito delle leggi e dei regolamenti, i provvedimenti inerenti all'assegnazione ai giornalisti delle case con patto di futura vendita o riscatto, costruite con il finanziamento dello Stato;
g) determina i criteri per l'assegnazione in affitto degli alloggi di proprietà dell'Istituto, fissando l'ammontare dei rispettivi canoni;
h) delibera sugli investimenti del patrimonio dell'Istituto, e, in particolare, in merito alla costruzione, all'acquisto, all'alienazione, alla permuta di beni immobili urbani e rustici, nonché alla eventuale trasformazione dei beni predetti;
i) promuove la convocazione, in via straordinaria, del Consiglio di amministrazione e ne propone l'ordine del giorno;
l) propone al Consiglio di amministrazione l'approvazione dei bilanci e delle relazioni illustrative.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-08-01;731#art-sdi-14