Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti›Capo II
Art. 9
9 / 24In vigore dal 1 ott 1959
Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri.
I consiglieri di amministrazione durano in carica quattro anni dalla data della nomina e sono rieleggibili.
Nel caso di vacanza nella carica di consigliere dell'Istituto, si provvede alla sostituzione nei modi previsti dai precedenti . Allo scadere del termine stabilito, cessano dalle funzioni anche i consiglieri nominati durante il quadriennio a causa di eventuali vacanze.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-08-01;731#art-sdi-9