Art. 9

Condizioni per la concessione di amnistia e di indulto per reati in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di monopolio

In vigore dal 11 lug 1959
L'amnistia e l'indulto per i reati indicati negli sono subordinati alle seguenti altre condizioni: 1) che, trattandosi di mancato pagamento del diritto o del tributo evaso, il trasgressore paghi il diritto o il tributo stesso nel termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che la merce oggetto del reato sia stata interamente sequestrata, ancorchè non sia intervenuto il provvedimento di confisca; 2) che il trasgressore non abbia subito condanna a pena detentiva per uno dei fatti previsti dalle leggi richiamate negli .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-07-11;460#art-9

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Condizioni per la concessione di amnistia e di indulto per reati in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di monopolio (Art. 9 Concessione di amnistia e di indulto.) — Testo vigente | Portale Normativo