Art. 14
Rinuncia all'amnistia
In vigore dal 11 lug 1959
L'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire.
In tal caso, ove segua condanna, l'amnistia non è più applicabile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-07-11;460#art-14