Art. 15
Termine di efficacia dei benefici
In vigore dal 11 lug 1959
Salvo quanto disposto dall', lettere a) ed e), l'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi lino a tutto il 23 ottobre 1958.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-07-11;460#art-15