Art. 15

Termine di efficacia dei benefici

In vigore dal 11 lug 1959
Salvo quanto disposto dall', lettere a) ed e), l'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi lino a tutto il 23 ottobre 1958.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-07-11;460#art-15

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Termine di efficacia dei benefici (Art. 15 Concessione di amnistia e di indulto.) — Testo vigente | Portale Normativo