Art. 12
Obbligo di presentazione
In vigore dal 11 lug 1959
I benefici dell'amnistia e dell'indulto preveduti dagli non si applicano nei confronti di coloro che si siano volontariamente sottratti all'esecuzione di un mandato o ordine di cattura ovvero di carcerazione, qualora non si presentino al giudice entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-07-11;460#art-12