Art. 11
Condizione per la concessione di amnistia per i reati in materia di tasse e imposte indirette sugli affari
In vigore dal 11 lug 1959
(Condizione per la concessione di amnistia per i reati
in materia di tasse e imposte indirette sugli affari)
L'amnistia, per i reati indicati nel numero 2) dello è subordinata alle seguenti altre condizioni:
1) che, trattandosi di omessa denunzia, il contribuente a carico del quale non sia stato ancora iniziato l'accertamento di ufficio, presenti la prescritta dichiarazione nel termine di centoventi giorni dalla data del presente decreto;
2) che, trattandosi di infedele denuncia, il contribuente al quale non sia stata ancora notificata alcuna rettifica di ufficio, completi, entro lo stesso termine, la dichiarazione presentata 3) che, trattandosi di morosità nel pagamento dei tributi o canoni, ovvero di omissione di operazioni o di formalità previste dalla legge, il contribuente paghi i tributi o canoni o adempia alle prescritte operazioni o formalità, nel termine di centoventi giorni dalla data del presente decreto.
Per i reati preveduti dalle leggi sull'imposta generale sull'entrata e connessi a quelli indicati nei numeri 1), 2) e 3) dell' si applicano le disposizioni dell'.
Le dichiarazioni e le rettifiche di cui ai numeri 1) e 2) del presente articolo sono improduttive di ogni effetto, se non interviene la definizione amministrativa dell'accertamento entro un anno dalla data del presente decreto. Tuttavia la multa o l'ammenda è ridotta ad un quinto della misura prevista dalla legge per ogni infrazione qualora manchi la definizione amministrativa entro il termine suddetto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-07-11;460#art-11