Art. 7

Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia

In vigore dal 11 lug 1959
Ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia: a) si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato; b) non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione; c) si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalle circostanze aggravanti, salvo i casi di prevalenza o di equivalenza previsti dall'art. 69, secondo e terzo comma, del Codice penale; della recidiva non si tiene conto anche se per essa la legge stabilisce una pena di specie diversa; d) non si tiene conto della diminuzione della pena dipendente dalle circostanze attenuanti, fatta eccezione per l'età.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-07-11;460#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia (Art. 7 Concessione di amnistia e di indulto.) — Testo vigente | Portale Normativo