Art. 5
Indulto per reati in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di monopolio
In vigore dal 11 lug 1959
(Indulto per reati in materia di dogane,
di imposte di fabbricazione e di monopolio)
Fuori dei casi preveduti dagli , è concesso indulto:
1) nella misura non superiore a lire centomila per le pene della multa o dell'ammenda, sole o congiunte a pena detentiva, per i reati preveduti dalle seguenti leggi: sul monopolio dei sali e dei tabacchi, limitatamente ai sali, sulle dogane, salvo quanto è stabilito nel numero 2) del presente articolo per i tabacchi, sulle imposte di fabbricazione, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette;
2) nella misura non superiore a lire due milioni e duecentocinquantamila, per le pene della multa o dell'ammenda, sole o congiunte a pena detentiva, per i reati preveduti, relativamente ai tabacchi, dalle leggi sulle dogane e sul monopolio dei sali e dei tabacchi;
3) nella misura non superiore alla metà per le pene detentive in conversione di pene pecuniarie per i reati previsti dalle leggi sul monopolio dei tabacchi e sulle dogane, relativamente ai soli tabacchi, qualora risulti la insolvibilità del condannato, fermo restando l'obbligo del pagamento del diritto o tributo evaso nei termini indicati nell' del presente decreto.
L'indulto è esteso alle pene per i reati preveduti dalle leggi sulla imposta generale sull'entrata, quando siano connessi a quelli indicati nei numeri 1) e 2) del comma precedente e nei limiti in essi stabiliti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-07-11;460#art-5