Art. 5

Indulto per reati in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di monopolio

In vigore dal 11 lug 1959
(Indulto per reati in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di monopolio) Fuori dei casi preveduti dagli , è concesso indulto: 1) nella misura non superiore a lire centomila per le pene della multa o dell'ammenda, sole o congiunte a pena detentiva, per i reati preveduti dalle seguenti leggi: sul monopolio dei sali e dei tabacchi, limitatamente ai sali, sulle dogane, salvo quanto è stabilito nel numero 2) del presente articolo per i tabacchi, sulle imposte di fabbricazione, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette; 2) nella misura non superiore a lire due milioni e duecentocinquantamila, per le pene della multa o dell'ammenda, sole o congiunte a pena detentiva, per i reati preveduti, relativamente ai tabacchi, dalle leggi sulle dogane e sul monopolio dei sali e dei tabacchi; 3) nella misura non superiore alla metà per le pene detentive in conversione di pene pecuniarie per i reati previsti dalle leggi sul monopolio dei tabacchi e sulle dogane, relativamente ai soli tabacchi, qualora risulti la insolvibilità del condannato, fermo restando l'obbligo del pagamento del diritto o tributo evaso nei termini indicati nell' del presente decreto. L'indulto è esteso alle pene per i reati preveduti dalle leggi sulla imposta generale sull'entrata, quando siano connessi a quelli indicati nei numeri 1) e 2) del comma precedente e nei limiti in essi stabiliti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-07-11;460#art-5

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Indulto per reati in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di monopolio (Art. 5 Concessione di amnistia e di indulto.) — Testo vigente | Portale Normativo