Art. 4
Amnistia per reati in materia di imposte diretto e di tasse e imposte indirette sugli affari
In vigore dal 11 lug 1959
(Amnistia per reati in materia di imposte diretto
e di tasse e imposte indirette sugli affari)
È concessa amnistia:
1) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda preveduti dalle leggi in materia di imposte dirette, ordinarie e straordinarie, e sulla nominatività obbligatoria dei titoli azionari;
2) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda preveduti dalle leggi in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-07-11;460#art-4