Art. 2
Indulto
In vigore dal 11 lug 1959
Fuori dei casi preveduti dall', è concesso indulto per i reati non militari nè finanziari:
a) nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a tre anni riguardo a coloro che, alla data del presente decreto, abbiano superato il settantesimo anno di età;
b) nella misura non superiore a lire cinquecentomila per le pene pecuniarie, sole o congiunte a pene detentive;
c) nella misura non superiore ad un terzo per le pene inflitte con l'aggravante dello stato di guerra, prevista dalla legge 16 giugno 1940, n. 582, modificata dal regio decreto-legge 30 novembre 1942, n. 1365, dal decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 64, qualora il condannato non abbia usufruito dell'indulto di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1953, n. 922.
Nei confronti di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti, la riduzione della pena detentiva non può essere superiore ad un anno.
L'indulto non si applica per i reati preveduti dal Codice penale negli articoli 416, 519, 520, 521, 575, 628, 629 e 630, nonché negli articoli da 531 a 536 e nell' della legge 20 febbraio 1958, n. 75.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-07-11;460#art-2