Art. 4 · Amnistia per reati in materia di imposte diretto e di tasse e imposte indirette sugli affari

Art. 4

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Amnistia per reati in materia di imposte diretto e di tasse e imposte indirette sugli affari

In vigore dal 11 lug 1959
(Amnistia per reati in materia di imposte diretto e di tasse e imposte indirette sugli affari) È concessa amnistia: 1) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda preveduti dalle leggi in materia di imposte dirette, ordinarie e straordinarie, e sulla nominatività obbligatoria dei titoli azionari; 2) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda preveduti dalle leggi in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-07-11;460#art-4