Allegato›Titolo VIII
Art. 125
Circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane riservate ad autoveicoli e motoveicoli
In vigore dal 1 lug 1959
Sulle autostrade:
a) il Ministro per i lavori pubblici può disporre che non si applichino le disposizioni dell', commi terzo e quarto;
b) l'attraversamento e l'inversione del senso di marcia sono vietati. Qualora per l'accesso e l'uscita sia necessario l'attraversamento, questo è consentito esclusivamente nei luoghi in cui la circolazione è regolata da agenti, da guardiani o a mezzo di semafori;
c) i conducenti debbono sempre segnalare tempestivamente nei modi indicati nell', commi primo e terzo, l'intenzione di sorpassare;
d) la fermata è vietata salvo casi di necessità;
e) la sosta è vietata al di fuori degli spazi all'uopo esistenti.
Sulle strade extraurbane riservate ad autoveicoli e motoveicoli si applicano le disposizioni del presente articolo. È inoltre consentito l'attraversamento nei crocevia.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
La stessa pena si applica ai conducenti di veicoli non ammessi o esclusi dalle autostrade o dalle strade extraurbane riservate ad autoveicoli e motoveicoli, ai conducenti di animali e ai pedoni che circolano sulle medesime.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-125