AllegatoTitolo VIII

Art. 123

Uso di occhiali o di determinati apparecchi durante la guida

In vigore dal 29 gen 1959
Il titolare di patente di guida, cui in sede di rilascio della patente stessa sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche o minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di occhiali o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-123

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