AllegatoTitolo VIII

Art. 118

Convogli militari, cortei e simili

In vigore dal 29 gen 1959
È vietato interrompere convogli militari, colonne di truppa o di scolari, cortei e processioni. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-118

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo