AllegatoTitolo VIII

Art. 114

Fermata

In vigore dal 29 gen 1959
Salvo le disposizioni dell', la momentanea sospensione della marcia di un veicolo o di in animale è sempre consentita purchè sia effettuata lungo il margine destro della carreggiata e non costituisca intralcio o pericolo per la circolazione. Qualora si tratti di strada a carreggiate separate o di carreggiate a senso unico di circolazione la fermata può effettuarsi anche sul margine sinistro. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-114

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