Allegato›Titolo VIII
Art. 112
Limitazione dei rumori
In vigore dal 29 gen 1959
Durante la circolazione si debbono evitare rumori molesti causati sia dal modo di guidare i veicoli, specialmente se autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, sia dal modo come è sistemato il carico e sia da altri atti connessi con la circolazione stessa.
Il dispositivo silenziatore, qualora prescritto, deve essere tenuto in buone condizioni di efficienza e non deve essere alterato.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-112