AllegatoTitolo VIII

Art. 116

Ingombro della carreggiata

In vigore dal 29 gen 1959
Nel caso di ingombro della carreggiata per avaria del veicolo, per caduta del carico o per qualsiasi altra causa, il conducente deve provvedere sollecitamente a rendere, per quanto possibile, libero il passaggio e a spingere il veicolo sugli spazi esistenti per la sosta o sulle banchine pavimentate o, in mancanza, sul margine destro della carreggiata e parallelamente all'asse di questa. Quando si verifichi la caduta di sostanze viscide, il conducente deve adottare immediatamente le cautele necessarie per rendere sicura la circolazione. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-116

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