AllegatoTitolo VIII

Art. 111

Cambiamento di direzione o di corsia; sospensione della marcia

In vigore dal 29 gen 1959
I conducenti debbono segnalare tempestivamente l'intenzione di effettuare il cambiamento di direzione sporgendo lateralmente il braccio destro o quello sinistro a seconda che occorra. Quando intendono fermarsi debbono alzare verticalmente il braccio. Ai fini indicati nei commi precedenti i conducenti di veicoli per i quali sono prescritti indicatori di direzione e luci di arresto debbono adoperare detti dispositivi. Quando una carreggiata è suddivisa in corsie i conducenti debbono segnalare tempestivamente nei modi indicati nei commi primo e terzo l'intenzione di cambiare corsia. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-111

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