Allegato›Titolo VIII
Art. 111
Cambiamento di direzione o di corsia; sospensione della marcia
In vigore dal 29 gen 1959
I conducenti debbono segnalare tempestivamente l'intenzione di effettuare il cambiamento di direzione sporgendo lateralmente il braccio destro o quello sinistro a seconda che occorra.
Quando intendono fermarsi debbono alzare verticalmente il braccio.
Ai fini indicati nei commi precedenti i conducenti di veicoli per i quali sono prescritti indicatori di direzione e luci di arresto debbono adoperare detti dispositivi.
Quando una carreggiata è suddivisa in corsie i conducenti debbono segnalare tempestivamente nei modi indicati nei commi primo e terzo l'intenzione di cambiare corsia.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-111