AllegatoTitolo VIII

Art. 113

Uso dei dispositivi di segnalazione acustica

In vigore dal 29 gen 1959
I dispositivi di segnalazione acustica debbono sempre essere usati con la massima moderazione. Fuori dei centri abitati l'uso dei dispositivi di segnalazione acustica è obbligatorio ogni qualvolta le circostanze rendano consigliabile il segnalare a conveniente distanza l'approssimarsi del veicolo. Nei centri abitati le segnalazioni acustiche sono vietate, salvo i casi di pericolo immediato. Nelle ore notturne, in luogo delle segnalazioni acustiche, è consentito l'uso dei proiettori a luce anabbagliante a breve intermittenza. I conducenti di veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi sono esenti dall'obbligo di osservare divieti e limitazioni sull'uso dei dispositivi di segnalazione acustica. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-113

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