Allegato›Titolo VIII
Art. 120
Trasporto di cose sui veicoli a trazione animale
In vigore dal 29 gen 1959
Sui veicoli a trazione animale il trasporto di cose non può superare il peso complessivo a pieno carico indicato sulla targa.
Chiunque circola con un veicolo che supera il peso complessivo a pieno carico indicato nella targa è punito, salvo che non ricorra alcuna delle ipotesi di reato previste dall', con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-120