Allegato›Titolo VIII
Art. 124
Guida degli autobus, degli autotreni, degli autosnodati e degli autoarticolati
In vigore dal 1 lug 1959
Agli autobus, agli autotreni, agli autosnodati ed agli autoarticolati devono essere sempre adibiti due conducenti che possano avvicendarsi nella guida.
Può essere adibito un solo conducente alla guida degli autotreni quando il peso complessivo a pieno carico del rimorchio non superi 35 quintali e l'autotreno sia munito di dispositivi di frenatura di servizio continuo e automatico ovvero quando il peso complessivo a pieno carico del rimorchio non superi 25 quintali e questo sia munito di altro tipo di dispositivo di frenatura.
Allo scopo di consentire un ragionevole periodo di riposo a ciascuno dei conducenti, i viaggi degli autoveicoli indicati nel primo comma devono essere predisposti in modo che venga assicurato un turno di riposo da fermo per ciascuno di essi di almeno sei ore per ogni 24 ore di viaggio.
Sono esclusi dalle disposizioni dei precedenti commi gli autobus adibiti ad autolinee urbane e gli altri autoveicoli nei casi in cui sia, riconosciuto opportuno dai Ministero dei trasporti.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire diecimila a lire cinquantamila.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-124