AllegatoTitolo VIII

Art. 127

documento di viaggio

In vigore dal 1 lug 1959
( documento di viaggio ) Gli autobus non adibiti a servizio pubblico di linea, gli autotreni, gli autosnodati e gli autoarticolati, quando effettuano percorsi superiori a chilometri 250, devono essere muniti di un documento, rilasciato dal vettore e contenente la indicazione dei conducenti, del luogo e data di partenza, del luogo di arrivo, nonché del carico trasportato. Tale documento deve essere conservato per un anno dalla data di emissione. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire diecimila a lire ventimila.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-127

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