Allegato›Titolo VIII
Art. 127
documento di viaggio
In vigore dal 1 lug 1959
( documento di viaggio )
Gli autobus non adibiti a servizio pubblico di linea, gli autotreni, gli autosnodati e gli autoarticolati, quando effettuano percorsi superiori a chilometri 250, devono essere muniti di un documento, rilasciato dal vettore e contenente la indicazione dei conducenti, del luogo e data di partenza, del luogo di arrivo, nonché del carico trasportato. Tale documento deve essere conservato per un anno dalla data di emissione.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire diecimila a lire ventimila.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-127